interposizione di lavoro 8

 

Simona Capurro
Dottore in Giurisprudenza in Genova

Capitolo VI

Prime deroghe al divieto d'interposizione di manodopera in Italia: verso la legalizzazione del lavoro interinale.

6.1 Le lacune della legge 1369/1960

In Italia, buona parte della dottrina si è premurata di evidenziare quegli spazi non coperti dalla tutela prevista dalla legge 1369/1960.

Tralasciando le imprese che forniscono personale per congressi, lavori di dattilografia, baby sitter, è lampante il caso il caso degli studi professionali, che si avvalgono di personale temporaneo, fornito da imprese specializzate, per far fronte ad esigenze più o meno occasionali.

Ma forse l'esempio più emblematico è quello relativo a tutti i servizi forniti, a vario titolo, da associazioni di commercianti o artigiani e cooperative al fine di incentivare l'adesione dei soci. Le varie attività d'assistenza e consulenza ai soci sono svolte mediante appalti ad agenzie e cooperative specializzate, che utilizzano personale occasionale, retribuito ad ore, ed inviato presso la sede del committente.

A seguito delle innovazioni introdotte dalla legge 335/1989 viene poi espressamente esclusa l'illiceità dell'intermediazione ed interposizione di manodopera per le prestazioni di raccolta della corrispondenza, trasporto e recapito pacchi, affidate dall'Amministrazione postale a terzi.

Resta poi da chiarire la legittimità della fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, offerte da cooperative di produzione e lavoro, sulla base dei più disparati schemi contrattuali.

6.2 Il D.L 5 gennaio 1993 n. 1

La necessità di regolare quegli spazi non coperti dal divieto di interposizione si fonde con le prime istanze legislative, volte a dare ingresso, anche nel nostro paese, alla fattispecie del lavoro interinale.

Nel 1986 tra le iniziative governative spicca il progetto De Michelis che verrà pedissequamente ripreso dal governo con il decreto legge n. 1/1993.

Ed è proprio con tale decreto, poi non convertito, che il lavoro interinale viene introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento, al fine di adeguare la disciplina dell'appalto di manodopera alle mutate esigenze economiche, ed avvicinare la nostra legislazione a quella degli altri paesi europei.

Esso prevede per apposite imprese di fornitura, i cui requisiti sono stabiliti dal Ministero del lavoro ed iscritte in apposito albo, la facoltà di assumere personale da comandare per una durata non inferiore ai 12 mesi. Si prevede, dunque, una durata minima del contratto, ma viene fatta salva la disdetta in tempo utile ai sensi dell'art. 2118 c.c.

La normativa ha un campo di applicazione limitato al settore terziario e relativo a qualifiche medio alte, essa, poi, non si pone in rapporto di abrogazione della L.1369/1960, ma si limita ad una deroga con la conseguenza che il divieto di rapporti interpositori, rivive elasticamente, in tutti i casi in cui vengono a mancare i presupposti voluti dal legislatore.

Lo schema giuridico utilizzato è quello del comando e la maggiore tutela dei lavoratori è costituita, secondo il decreto, dai rigorosi limiti di forma.

A critica viene sottoposta anche la limitazione dell'impiego di tale fattispecie alle sole ipotesi in cui può legittimamente essere stipulato un contratto a tempo determinato. Un ambito d'applicazione così delimitato pare, infatti, tale da scoraggiare il ricorso al lavoro temporaneo, risultando in linea di massima meno costosa l'assunzione diretta a termine.

I dipendenti hanno diritto, per i periodi di comando, ad una retribuzione non inferiore a quella corrisposta ai lavoratori di pari qualifica, dipendenti del datore di lavoro che utilizza la prestazione; è pertanto possibile un'oscillazione della retribuzione.

Nei periodi in cui il lavoratore assunto dalla somministrante non è utilizzato tramite comando, egli ha tuttavia diritto ad una retribuzione non inferiore all'indennità di contingenza: tale clausola contrasta con i dati europei sulla media d'utilizzazione del personale interinale, che ammonta poco più di un mese l'anno.

Il decreto stabilisce, inoltre, che, il soggetto utilizzatore delle prestazioni eserciti il potere direttivo e disciplinare, sia solidalmente responsabile con l'impresa fornitrice per il pagamento delle retribuzioni, nonché oneri contributivi e premi INAIL e sia responsabile delle condizioni di lavoro connesse con la sicurezza igiene e salute del lavoratore.

Viene inoltre prevista la responsabilità civile dell'utilizzatore per gli infortuni sul lavoro o in caso di condanna penale o, se del fatto dovessero rispondere persone da lui incaricate, per la direzione o la sorveglianza del lavoro.

All'innovazione introdotta da tale atto normativo, non seguono i risultati sperati, lo stesso, infatti, non sarà convertito.

6.3 Gli accordi tra Governo e sindacati in materia di lavoro interinale

L'introduzione di una regolamentazione legislativa del lavoro interinale è, in seguito, prevista dal protocollo del 3 luglio 1993 in materia di politica dei redditi e dell'occupazione, assetti contrattuali e politiche di lavoro, stilato da Governo e parti sociali.

In base ad esso, il ricorso al lavoro interinale sarebbe consentito nei settori industriale e terziario, con esclusione delle qualifiche ad esiguo contenuto professionale, e riguarderebbe lavoratori da utilizzare temporaneamente per qualifiche non previste nei normali assetti produttivi dell'azienda, per sostituzione di lavoratori assenti, ed altre ipotesi previste dai contratti nazionali.

Rimane la previsione di un'apposita autorizzazione amministrativa per l'impresa fornitrice, ma il protocollo stesso non indica quale sarà la veste formale del rapporto con il dipendente.

Si ritrova, in tale documento, la previsione di un trattamento per il lavoratore a termine non inferiore a quello previsto per i dipendenti dell'impresa utilizzatrice. La regolamentazione dei relativi rapporti viene infine lasciata ai contratti collettivi: trascorsi sei mesi, in mancanza di stipula, si procederà con regolamento ministeriale.

Da tale protocollo risulta evidente come anche i sindacati nel nostro paese paladini, per tradizione, dei diritti dei lavoratori, accettino l'ingresso nel nostro ordinamento di una fattispecie discussa, come quella in esame.

Ed è sostanzialmente il protocollo 3 luglio 1993 che viene riproposto nell'accordo del 1996, con l'obbiettivo dichiarato di ottenere un beneficio, sia in termini di regolarizzazione di posizioni di lavoro sommerse, sia tramite un aumento del gettito contributivo ed IRPEF.

Il modello proposto, in tale accordo, da legislatore e parti sociali prevede un'estensione ampia dell'utilizzo del lavoro interinalecon la possibilità di ulteriori modifiche, previa intesa tra le parti.

Occorre, però, evidenziare che nel triennio intercorrente tra i due accordi a preparare il terreno, per l'introduzione del lavoro interinale nel nostro sistema, sarà soprattutto l'iniziativa privata.

Iniziativa che trova il suo momento più provocatorio in un ricorso alla Corte di Giustizia della Comunità Europea avente il dichiarato scopo di minare di minare alcune delle basi stesse del nostro ordinamento giuslavoristico.


interposizione di lavoro 8

Site Counter
Bpath Counter

 

.