interposizione di lavoro 7

 

Simona Capurro
Dottore in Giurisprudenza in Genova

Capitolo V

La flessibilità del lavoro in ambito europeo

5.1 Evoluzione della normativa europea.

All'inizio degli anni novanta la questione relativa ad una regolamentazione minima per le diverse fattispecie di lavoro "atipico" utilizzate dalle imprese dei diversi stati, in nome di una ribadita necessità di flessibilità, viene esaminata, in modo più approfondito, dagli organi centrali della Comunità Europea.

Le proposte di direttiva avanzate in tale periodo, sono palesemente inspirate ad uno sviluppo armonioso delle attività economiche e dei rapporti sociali nell'insieme della Comunità. Tutti gli stati coinvolti nella nascita di un mercato unico europeo sono concordi, infatti, nel ritenere che tale risultato potrà essere raggiunto solo in presenza di efficaci iniziative sul piano sociale, che garantiscano una tutela per i lavoratori, ed evitino il consolidarsi del dumping sociale.

L'impegno di eliminare i trattamenti discriminatori tra lavoro "tipico" ed "atipico", nell'ambito di un progetto di riavvicinamento delle legislazioni nazionali, viene puntualmente affidato alla Commissione CEE, con parere favorevole del Comitato Economico e Sociale e del Parlamento Europeo. Quest'ultimo sottolinea la priorità di una direttiva comunitaria sui contratti di lavoro e sul lavoro atipico.

Nel 1990 la Commissione annuncia di aver predisposto tre proposte di direttiva, ognuna basata su un diverso articolo del Trattato: la ragione di una scelta di tale tipo va ricercata nell'opposizione del governo britannico all'adozione di tutte le direttive sulla base dell'art.118-A del Trattato.

La Commissione, precisa, che non intende rimettere in dubbio la necessità del ricorso a modelli di lavoro diversi da quello "tipico", il suo scopo è, piuttosto, quello di definire un certo numero di disposizioni fondamentali che conseguano tre obbiettivi.

Il primo consiste nell'evitare un aumento della precarizzazione e segmentazione del mercato di lavoro e nel promuovere un miglioramento delle condizioni di vita dei lavoratori atipici: proposta di direttiva relativa al riavvicinamento degli stati membri su alcuni contratti di lavoro e basata sull'art.100.

Il secondo consiste nell'eliminazione della distorsione che deriva dal diverso costo del lavoro flessibile nei paesi europei: la seconda direttiva è relativa alle disposizioni sulla distorsione di concorrenza e si basa sull'art.100-A.

Il terzo è relativo al rafforzamento degli standard minimi di sicurezza nei luoghi di lavoro: la terza si basa sull'art.118-A.

5.2 Tre proposte, le basi giuridiche e i dibattiti.

La prima direttiva è relativa a determinati rapporti di lavoro, per quanto riguarda le condizioni di lavoro, e riguarda il lavoro part-time e quello a termine (che comprende il lavoro interinale). Per i lavoratori assunti con orario ridotto, o per prestazioni a termine, sono previsti una serie di diritti, mentre il datore di lavoro di tali soggetti è tenuto a fornire certe garanzie.

La seconda proposta di direttiva concerne determinati rapporti di lavoro con riferimento agli effetti distorsivi della concorrenza, e chiede agli stati membri di eliminare trattamenti discriminatori tra lavoratori a tempo pieno e lavoratori temporanei o a orario ridotto.

La terza direttiva è relativa alla sicurezza sul posto di lavoro.

Le garanzie previste dalle proposte avanzate sono, evidentemente, congrue ma già in seno alla Commissione si inasprisce il dibattito sull'effettiva necessità di una disciplina generale del lavoro atipico.

Il Parlamento europeo, ancora prima che le proposte siano presentate, trasferisce il contenuto di quella con base giuridica l'art.100 in quelle con base giuridica gli artt.100-A e 118-A del Trattato, formulando così una nuova proposta di direttiva.

Su tale strada il Parlamento è appoggiato dal Comitato Economico e Sociale il quale ritiene che la prima direttiva dovrebbe essere basata sull'art.118-A relativo alla sicurezza sul lavoro e, in relazione alla ratio delle proposte, esprime preoccupazione sulla diffusione indiscriminata dei rapporti atipici di lavoro.

Tali forme di lavoro, secondo il Comitato, non risultano vantaggiose per le imprese e inoltre potrebbero alterare i contenuti della contrattazione collettiva.

Il risultato di tali contrasti, tra i diversi organi della Comunità, è che delle tre proposte solo una prenderà vita.

L'unica ad acquisire vigenza sarà la direttiva 91/383/CEE sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. La ragione, che consente la sua approvazione, va rinvenuta nella scarsa incisività dei suoi contenuti e nella mancanza, al suo interno, di una disciplina generale dei rapporti "atipici" di lavoro.

5.3 Direttiva 91/383/CEE

In tale direttiva il legislatore comunitario detta sommarie disposizioni relative ad adempimenti cui, in materia di sicurezza, è tenuta l'impresa utilizzatrice di lavoratori temporanei, o l'agenzia di lavoro interinale. Si tratta, per lo più, dell'estensione ai lavoratori temporanei del diritto alla salute durante il lavoro secondo gli stessi standard di cui godono gli altri dipendenti dell'utilizzatrice.

Si prevede, inoltre, l'obbligo di informare il lavoratore, prima che inizi un'attività, dei rischi che corre. L'informazione deve essere adeguata alle caratteristiche del posto di lavoro ed alla qualificazione ed esperienza del lavoratore stesso.

Per i lavoratori assunti tramite agenzia sono, inoltre, previsti obblighi specifici, mentre si richiede agli Stati membri di estendere alle imprese utilizzatrici la responsabilità delle condizioni di esecuzione del lavoro.

Per quanto attiene alla formazione, la direttiva stabilisce, che il lavoratore temporaneo debba ricevere una formazione sufficiente ed adeguata alle caratteristiche proprie del suo posto di lavoro, tenuto conto anche della sua esperienza. Nonostante l'assenza di indicazione in tale seno, è da ritenere, che sia l'impresa utilizzatrice il soggetto prioritariamente destinatario di tale obbligo.

La direttiva non osta a disposizioni nazionali, o comunitarie, più favorevoli alla protezione della sicurezza, durante il lavoro, dei prestatori d'opera secondo un rapporto temporaneo o tramite agenzia.

La responsabilità delle condizioni di esecuzione del lavoro, connessa alla sicurezza, salute ed igiene del luogo di lavoro, viene affidata all'impresa beneficiaria della prestazione.

La reazione della dottrina italiana a tale direttiva è piuttosto tiepida.

In particolare sono deluse le aspettative di una normativa più ampia, che avrebbe costituito la prima attuazione della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori.

Le ragioni del pessimismo con cui viene accolto questo specifico atto normativo sono da rinvenirsi, in parte, nel fatto che la direttiva nasce da un'interpretazione restrittiva di molte norme del Trattato in parte nel ruolo marginale che viene riservato, nel procedimento legislativo comunitario, a Parlamento Europeo e parti sociali.

Altra parte della dottrina, pur condividendo appieno la finalità di tutte e tre le proposte di direttiva, basa il suo sconforto sui contenuti elaborati dalla Commissione.

Si dubita, anzitutto, che in un sistema di tipi legali di contratto di lavoro ci sia spazio per un'atipicità assoluta, in quanto, quando si parla di lavoro atipico, si tende sempre ad evocare, non il lavoro nell'impresa, ma il lavoro a tempo indeterminato. Ed è proprio in relazione al lavoro a tempo indeterminato, che non è possibile identificare, uno standard minimo di tutela applicabile a tutte le sub-fattispecie al di là delle loro differenziazioni.

La sensazione di fronte alla direttiva è quella di una legislazione che si adegua ai fenomeni e non li governa. Infatti, per tale dottrina, l'unica soluzione per evitare effetti distorsivi della concorrenza è quella di agire sui modelli di lavoro, al fine di impedire che il costo del lavoro sia influenzato dalla possibilità, per alcuni paesi, di ricorrere a fattispecie più flessibili e deboli, consentite dalla specifica legislazione nazionale.

Dove, poi, si volesse agire solo sulle tutele, non sono utili provvedimenti che lasciano sopravvivere i differenziali di partenza degli altri paesi. Tutte le proposte avanzate dalla Commissione, tendevano solo a ridurre le distanze tra gli ordinamenti che prevedono trattamenti diversi tra lavoro atipico e tipico, senza incidere in alcun modo sulla qualità dei modelli di lavoro atipico diffusi nei diversi paesi, né sulle differenziazioni, che in tali paesi permangono, proprio nel lavoro tipico.

Il risultato del tanto richiesto intervento europeo, si rivela, in sostanza, del tutto inadeguato a risolvere il problema di fondo: l'identificazione di fattispecie minime unitarie di lavoro autonomo e subordinato, da assumersi a base delle legislazioni nazionali, che permetterebbero la creazione di una disciplina armonica, e completa, per le forme di lavoro flessibili diffuse in modo disorganizzato, nei diversi paesi.

 


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