legge n.30/2003 pag.8

 

Simona Capurro
Dottore in Giurisprudenza in Genova

 

TITOLO V

CAPO I

1.1 Certificazione

Anche i procedimenti di certificazione previsti dalla legge Biagi non appaiono applicabili al settore del lavoro pubblico.

Tali procedimenti vengono indicati già dalla legge delega come "volontari" e appaiono, fin da una prima lettura, rivolti allo scopo primario di ridurre, per quanto possibile, il ricorso alla tutela giudiziale da parte del prestatore di lavoro.

Ad enti bilaterali composti da organizzazioni più rappresentative di datori e lavoratori ed a strutture pubbliche e Università viene assegnato un ruolo di assistenza nei procedimenti di certificazione che verteranno, prevalentemente, in tema di "qualificazione del contratto di lavoro" e "certificazione del relativo contratto stipulato dalle parti".

E’, del resto, noto come, di regola, la giurisprudenza dia una certa rilevanza al nomen iuris usato dalle parti arrivando a qualificare alcuni rapporti come subordinati o meno a seconda delle volontà delle parti.

Per quanto attiene al "valore legale" della certificazione si osserva come esso ceda il passo di fronte al ricorso in giudizio in casi di "erronea qualificazione del programma negoziale da parte dell’organo preposto alla certificazione e difformità tra programma negoziale effettivamente realizzato dalle parti e il programma negoziale concordato dalle parti in sede di certificazione".

Il giudice è quello ordinario, essendo espresso il riferimento all’art. 410 c.p.c., con un tentativo di conciliazione obbligatorio che appartiene al processo del lavoro.

Il sopra indicato tentativo di conciliazione dovrà, per altro, essere espletato davanti all’organo che ha effettuato la certificazione, con la previsione che gli effetti della stessa permangano fino a che non sia accertata l’erronea qualificazione del rapporto o la non corrispondenza fra quanto certificato ed il rapporto in essere.

In proposito i primi commentatori hanno osservato che tale indicazione non consente di comprendere se lo scopo del legislatore delegante sia quello ultimo di limitare gli effetti naturali che scaturiscono da un provvedimento giurisdizionale, imponendo che la diversa qualificazione operata dal magistrato operi ex tunc dal tempo in cui verrà emessa la pronuncia (9).

CAPO II

Decreto legislativo n. 276/2003

2.1 Certificazione

Per i rapporti di lavoro intermittente, ripartito, a tempo parziale e a progetto, nonché per i contratti d'associazione in partecipazione le parti possono avvalersi di una procedura di certificazione volontaria.

Essa è rimessa ad enti bilaterali formati dalle organizzazioni più rappresentative di datori e lavoratori, Direzioni provinciali del lavoro, Università pubbliche e private.

La certificazione mira prevalentemente ad un’esatta qualificazione del rapporto di lavoro (nomen iuris).

Nei confronti delle certificazioni si potrà proporre ricorso in giudizio per erronea qualificazione negoziale oppure per discrepanza tra certificazione ed esecuzione o, ancora, per vizi del consenso.

Viene previsto che il preventivo tentativo di conciliazione di cui all’art 410 c.p.c. sia effettuato davanti alla commissione di certificazione che ha adottato l’atto di certificazione.

Il meccanismo della certificazione potrà essere utilizzato anche per individuare ipotesi d'appalto lecito e somministrazione, distinguendole dall’illecito appalto di manodopera.

2.2 Soci lavoratori

Va, infine, inserita una breve menzione sulla disciplina introdotta dalla riforma Biagi in materia di soci lavoratori.

La legge 142/2001 aveva previsto all’art. 5, comma 2, la competenza del giudice del lavoro per le controversie relative al rapporto di lavoro delle cooperative che si affiancava al distinto rapporto associativo.

La legge delega e il decreto attuativo della stessa escludono, invece, la competenza del giudice del lavoro, sostanzialmente precisando che il rapporto di lavoro si aggiunge al rapporto associativo ma non è distinto da esso e, quindi, non può avere una disciplina diversa


Nota 9) Valerio Speziale, La certificazione dei rapporti di lavoro nella legge delega sui rapporti di lavoro

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