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legge n.30/2003 pag.7
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Simona Capurro
Dottore in Giurisprudenza in Genova
I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, dovranno, in forza del decreto legislativo n. 276/2003, essere riconducibili a uno o più progetti specifici di lavoro o programmi.
Resteranno esclusi dall’ambito di applicazione di queste norme: rapporti occasionali (non più di 30 giorni all’anno); attività per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi; rapporti comunque utilizzati o resi a favore delle associazioni sportive dilettantistiche; i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società, partecipanti a collegi e commissioni; coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia.
Ovviamente resteranno esclusi anche i rapporti di collaborazione continuativa utilizzati dalle pubbliche amministrazioni.
Sul punto è stato osservato che escludere l’applicabilità di tale disciplina per il lavoro pubblico potrebbe essere ragionevole per alcune grandi categorie di collaboratori (i.e. medici convenzionati) per le quali vincolare l’attività ad un progetto potrebbe risultare controproducente (8).
Quindi per tali lavoratori, per i quali la normativa introdotta con la riforma Biagi sembra presumere una genuinità di rapporto, si continuerà ad applicare la vecchia disciplina limitata alle norme processuali ed all’art. 2113 cod. civ..
Va osservato, sul punto, che, se può apparire ragionevole consentire a determinate categorie di lavoratori di continuare a prestare la propria attività senza i vincoli apparenti di un progetto o un programma, lo stesso non si può dire per l’altissimo numero di lavoratori che, tramite contratti di collaborazione continuata, prestano la propria attività a favore della P.A..
Ciò anche a fronte dell’altissimo numero di lavoratori parasubordinati presi dalle pubbliche amministrazioni per supplire al blocco delle assunzioni introdotto dall’ultima finanziaria.
Va anche rammentato che il disegno del Governo, pur contenendo molte disposizioni non applicabili al lavoro pubblico, al proprio articolo 86, prevede la facoltà per la Pubblica Amministrazione di avvalersi della somministrazione di lavoro a tempo determinato.
Del resto, guardando anche l’altro lato della medaglia, sembra utile rilevare che a fronte del blocco delle assunzioni della P.A., vi sono molti lavoratori dotati di competenze spendibili solo, o prevalentemente, in tale settore che potranno continuare o iniziare a prestare la propria attività qualificata tramite schemi di lavoro parasubordinati, in attesa che, a seguito della riorganizzazione degli organici della P.A., sia nuovamente possibile accedere tramite concorso.
Questi lavoratori, ove si estendesse la disciplina della legge Biagi, si troverebbero ad instaurare rapporti ancora più precari ovvero a cercare una diversa attività lavorativa, probabilmente non idonea a valorizzare le professionalità dagli stessi acquisite.
La disciplina d'attuazione della l. n. 30/2003 richiede per il nuovo lavoro a progetto una durata determinata o determinabile, correlata ad un progetto o programma specifico caratterizzante in funzione del risultato.
Si è osservato che in tale modo si vincola effettivamente il precedente schema del lavoro parasubordinato.
Tuttavia, contestualmente va rilevato che il riferimento a "uno o più" progetti potrebbe consentire alle parti del rapporto di lavoro un certo margine di discrezionalità.
Inoltre la previsione di una "durata" non esclude che siano possibili una o più proroghe del rapporto, ove connesse a circostanze oggettive del programma o progetto.
La nuova disciplina prevede dispone all’art. 66 che per le ipotesi di gravidanza, infortunio e malattia del lavoratore il rapporto contrattuale rimanga sospeso senza corrispettivo.
La medesima norma, stabilisce, che in tali casi non vi sia comunque proroga del rapporto se non per la fattispecie della gravidanza (ove il rapporto viene automaticamente prorogato di 180 giorni).
Tutti i rapporti instaurati dall’entrata in vigore della legge ove non ancorati ad un progetto saranno considerati rapporti di lavoro subordinati a tempo indeterminato.
I rapporti per i quali sarà accertato che, di fatto, si è configurata la fattispecie del lavoro subordinato si trasformeranno in esso.
La subordinazione sarà utilizzata come sanzione per il mancato rispetto delle disposizioni introdotte dal decreto legislativo.
Sul punto, si osserva che, ai fini del giudizio sulla configurazione di un effettivo rapporto di lavoro subordinato, il controllo giudiziale sarà limitato all’esistenza del progetto, programma o lavoro e non potrà essere esteso fino a sindacare le scelte effettuate dal committente.
Nota 8) Michele Miscione, Il collaboratore a progetto in Il lavoro nella giurisprudenza 9/2003, pag.812
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legge n.30/2003 pag.7
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