legge n.30/2003 pag.6

 

Simona Capurro
Dottore in Giurisprudenza in Genova

CAPO II

Decreto legislativo n. 276/2003

2,1 Lavoro intermittente

Il decreto legislativo n. 276/2003 introduce il lavoro a chiamata secondo uno schema che, nelle intenzioni, vorrebbe richiamare la normativa attualmente in vigore in altri paesi ma che, nel complesso, evidenzia come sia stata effettuata una corretta valutazione del diverso contesto presente nel nostro stato.

Il decreto legislativo n. 276, infatti, non contiene alcuna misura idonea a garantire una "rete di sicurezza" per le ipotesi in cui tale fattispecie di lavoro sia snaturata dallo schema delineato e, quindi, utilizzata dagli imprenditori al fine di ridurre, avvalendosi del proprio potere contrattuale, le obbligazioni assunte nei confronti della forza lavoro di cui si avvalgono.

L’individuazione delle esigenze in presenza delle quali potrà essere concluso un rapporto di lavoro intermittente è rimessa, anche qui, ai contratti collettivi stipulati dalle associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative anche sul piano territoriale, con il già citato pericolo di rilevanti diversificazioni della disciplina nei diversi contesti territoriali dello Stato.

Il d.lgs n. 276/2003 dispone, poi, all’art. 36 che i lavoratori intermittenti fruiscano di un’apposita indennità di disponibilità ma, contestualmente, rimette all’autonomia contrattuale la facoltà di disciplinare diversamente il rapporto escludendo ogni obbligo di disponibilità.

L’indennità di disponibilità, nella misura stabilita dalle parti sociali e comunque non inferiore a quanto fissato dal Ministro del lavoro con decreto, non sarà dovuta in presenza di malattia o altro evento che renda temporaneamente impossibile al lavoratore rispondere alla chiamata (eventi che dovranno immediatamente essere comunicati al datore).

L’art. 37 del d.lgs n. 276/2003 individua, poi, alcuni periodi predeterminati dell’anno (festività particolari) nei quali l’indennità di disponibilità sarà corrisposta solo se il lavoratore verrà effettivamente chiamato.

Per i periodi nei quali il lavoratore resterà disponibile alla chiamata saranno, inoltre, negati allo stesso tutti i diritti riconosciuti al lavoratore subordinato e la maturazione di qualunque trattamento economico diverso dall’indennità di disponibilità.

Il contratto dovrà essere in forma scritta, indicare il periodo di preavviso tra la chiamata e l’inizio della prestazione, che non potrà essere inferiore ad un giorno lavorativo, le causali del rapporto, il luogo di lavoro, le condizioni economiche e normative (che non dovranno essere meno favorevoli di quelle in vigore per i dipendenti a tempo indeterminato), l’eventuale indennità di disponibilità.

Il lavoratore intermittente sarà computato nell’organico dell’impresa utilizzatrice, ai fini dell’applicazione di normative e leggi, in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto nel semestre

2.2 Lavoro a tempo parziale

La previgente normativa in materia di lavoro a tempo parziale con la riforma Biagi viene quasi integralmente ridisegnata.

Il decreto legislativo n. 276/2003 introduce, infatti, sostanziali modifiche alla disciplina delineata dal D.lgs n. 61/2000.

Si introduce un’ampia facoltà di modificare le modalità e i tempi del lavoro (è previsto un preavviso minimo di 2 giorni).

Le modalità e i limiti sono rimessi alla contrattazione collettiva nazionale e aziendale, ferma restando la facoltà, per le parti del contratto di lavoro, di inserire clausole flessibili.

Al datore di lavoro è riservata la facoltà di richiedere prestazioni di lavoro supplementare anche in ipotesi di part time orizzontale (il d.lgs. 61 del 2000, come modificato dal d.lgs. 100 del 2001, prevedeva tale facoltà solo in ipotesi di part time verticale).

Ove la prestazione di lavoro supplementare non sia regolata dalla contrattazione collettiva la legge delegata prevede che sia sufficiente il consenso del lavoratore il quale, ragionevolmente, in tali ipotesi si troverà ad acconsentire sotto la pressione dell’imprenditore.

Contestualmente viene abrogato l’art. 6, comma 3, del d.lgs. 61/2000 che prevedeva maggiorazioni retributive per il lavoro svolto oltre i limiti imposti dalla contrattazione collettiva.

La legge delegata introduce la facoltà di inserire numerose clausole elastiche nei contratti di lavoro a tempo parziale verticali o misti.

Il preavviso cui sarà tenuto il datore di lavoro in caso di variazione in aumento della prestazione lavorativa viene ridotto da 10 giorni (con un minimo di 48 ore ove previsto dai contratti collettivi) a 2 giorni.

Sono abrogati i commi 11, 12 e 13 dell’art. 3 d.lgs. n. 61/2000 che disponevano la facoltà per il lavoratore, in presenza di particolari esigenze personali, di denunciare il patto con cui si variava la collocazione temporale delle prestazioni; a seguito della denuncia veniva meno la facoltà del datore di lavoro di variare la collocazione temporale inizialmente concordata (con la riforma Biagi, quindi, se il lavoratore firma il patto non potrà più tornare indietro).

Viene soppresso il comma 2 dell’art. 6 d.lsg n. 61/2000 che consentiva di computare i lavoratori a tempo parziale come una unità ai fini dell’applicazione del titolo III legge 300/1970 (Statuto Lavoratori).

Con la riforma si attua, quindi, la totale flessibilizzazione delle prestazioni di lavoro a tempo parziale rivalutando contestualmente la piena autonomia della parti del rapporto di lavoro e ciò, necessariamente, a scapito di quella dotata di minore forza contrattuale (lavoratore).

 

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