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legge n.30/2003 pag.5
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Simona Capurro
Dottore in Giurisprudenza in Genova
La legge n. 30/2003 delega il Governo a modificare la disciplina del D.lgs. n. 18/2001 in tema di trasferimento d’azienda, e quindi l’art. 2112 cod. civ..
La prima nota degna di rilievo è la circostanza che il T.U. in materia di pubblico impiego dispone l’applicabilità a tal settore dell’art. 2112 cod. civ..
Vi è, quindi, la certezza che la modifica dell’art. 2112 cod. civ., introdotta dal legislatore delegato, opererà nell’intero settore del lavoro, pubblico e privato.
Decreto legislativo n. 276/2003
2.1 Modifiche all'art. 2112 cod. civ.
Il d.lgs. n. 18/2001 aveva modificato l’art. 2112 cod. civ. disponendo che la sua disciplina fosse estesa anche all’ipotesi di trasferimento di una sola parte dell’azienda, intesa come articolazione autonoma dell’azienda preesistente, come tale, al suo trasferimento.
La norma era diretta ad estendere all’ipotesi di trasferimento di ramo d’azienda le garanzie dell’art. 2112 cod. civ.; garanzie fondamentali quando il trasferimento di ramo d’azienda sia strumentale al fine di liberarsi di un gruppo di lavoratori scomodi, all’uopo concentrati in apposito ramo dell’azienda (6).
E’ intuitivo che, in tale ipotesi, l’imprenditore sarebbe notevolmente avvantaggiato qualora il requisito dell’autonomia del ramo d’azienda fosse soppresso.
Il legislatore delegato, pur non arrivando a tanto, con l’art. 32 del decreto legislativo n. 276/20003, modifica sostanzialmente l’art. 2112 cod. civ..
Con la nuova disciplina non sarà più necessario che l’autonomia funzionale del ramo d’azienda preesista alla cessione, essendo sufficiente che tale elemento sussista all’atto della cessione medesima.
1.1 Lavoro a chiamata, temporaneo, Coordinato e continuativo, occasionale, accessorio
La legge delega n. 30/2003 dispone la modifica alcune figure di lavoro precario e/o parasubordinato introducendo, inoltre, nuove fattispecie tra le quali, probabilmente, la più innovativa è quella del lavoro a chiamata o intermittente, che consente all’imprenditore di chiamare il lavoratore solo in caso di necessità.
La contropartita per il lavoratore sarà quella di un’indennità di disponibilità, indennità esclusa quando non vi sia un obbligo di rispondere alla chiamata (la legge delega non prevede alcun limite né al preavviso di chiamata né alla disponibilità della chiamata);
La legge n. 30/2003 lasciava, inoltre, intravedere la possibilità, per il datore di lavoro, di soddisfare le quote obbligatorie d'assunzione dei lavoratori disabili con rapporti di lavoro interinale o a termine, disposizione, questa, che non ha trovato seguito nella normativa delegata presentata dal Governo.
La legge n. 30/2003 prevede la sostituzione delle collaborazioni coordinate e continuative (lavoro precario ex art. 409 c.p.c.) con il nuovo lavoro a progetto, lavoro che, nelle intenzioni dichiarate della legge, potrebbe assumere il carattere del lavoro autonomo (con la perdita sostanziale di tutte le garanzie finora comunque connesse alla natura parasubordinata che caratterizzava il co.co.co.).
La legge introduce, per tale nuova forma di lavoro, alcuni criteri che appaiono, già da una prima lettura delle disposizioni, difficilmente conciliabili tra loro.
Il nuovo lavoro a progetto dovrà in primo luogo avere durata determinata o determinabile e forma scritta.
Per quanto attiene alla forma scritta, che nella l. 30/2003 sembra prevista per la validità del contratto, occorre subito precisare che il d.lgs 276/2003 la prevede per la prova.
Per altro, poiché anche le disposizioni del decreto attuativo della delega appaiono nebulose, occorre considerare il problema che verrebbe a porsi qualora nella forma scritta del contratto di lavoro a progetto si ravvisasse un elemento essenziale: non si può ritenere che in mancanza di forma scritta il rapporto possa essere considerato subordinato, non potrà essere applicabile la speciale disciplina del co.co.co., né le nuove norme.
La legge 30/2003 dispone l’eliminazione di ogni vincolo al lavoro supplementare per il part-time orizzontale nelle fattispecie determinate dalle associazioni rappresentative dei lavoratori, anche territoriali.
Il riferimento alle associazioni di rilevanza anche territoriale e stato visto dai primi commentatori della riforma come un’apertura alla diversificazione territoriale in materia, idonea a comportare la violazione del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost. (7)
Altra innovazione aspramente criticata dagli stessi commentatori è l’abrogazione dell’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 61/2000, che, in deroga la normativa generale, prevedeva la computabilità dei lavoratori part time come unità intere per i diritti sindacali previsti dal titolo III Statuto Lavoratori (Attività sindacali: RSA, dirigenti sindacali, locali per assemblee ecc.).
Con tale abrogazione, contenuta anche nel decreto legislativo attuativo della delega, si estende, pertanto, a tutti i lavoratori la computabilità pro rata temporis (in proporzione all’orario di lavoro) privando le associazioni sindacali di un privilegio che era stato loro concesso in considerazione dell’alta rilevanza che nel settore del lavoro riveste il pieno esercizio dei diritti sindacali di cui al titolo III della legge n. 300/1070.
Nota 6) Mario Giovanni Garofalo, cit.
Nota 7) CISL in www.cisl.it
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