legge n.30/2003 pag.4

 

Simona Capurro
Dottore in Giurisprudenza in Genova

 

CAPO II

Decreto legislativo n. 276/2003

2.1 Soggetti operanti nel mercato di lavoro.

Il decreto legislativo ridisegna una procedura di autorizzazione nazionale per soggetti privati abilitati a svolgere attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione, ricollocazione del personale.

Tali soggetti dovranno avere determinate disponibilità finanziaria, sedi per lo svolgimento delle attività, carenza di specifiche condanne penali per i propri amministratori e rappresentanti.

L’albo delle autorizzazioni è composto da cinque sezioni, le prime due riservate alle società di somministrazione e le altre riservate alle società di intermediazione, ricerca e selezione del personale e ricollocazione.

Le società di somministrazione potranno svolgere anche le altre funzioni, le società di intermediazione potranno fare anche le funzioni successive e via di seguito in una logica che va dall’attività più complessa alla più semplice

Per quanto attiene, poi, ai soggetti che verranno abilitati a svolgere alcune delle sopra indicate funzioni va sottolineato che l’intermediazione sarà consentita anche alle organizzazioni sindacali di datori e lavoratori, alle università, alle scuole secondarie etc..

Tale estensione, in una fase di prima attuazione della norma sicuramente, darà vita ad alcuni problemi connessi all’esercizio dell’attività di mediazione da parte di soggetti non ancora dotati della competenza necessaria.

2.2 Somministrazione di lavoro (Art. 20 ss.)

La riforma Biagi introduce nel nostro mercato del lavoro la somministrazione di lavoro a tempo indeterminato per una serie di attività e mansioni particolari (Art. 20, comma 2).

Le attività per le quali sarà ammesso il ricorso alla somministrazione a tempo indeterminato sono indicate in modo abbastanza generico, con la possibilità di ammettere il ricorso a tale forma di somministrazione in ulteriori ipotesi la cui individuazione è rimessa alla contrattazione collettiva.

Nelle ipotesi individuate dal comma 2 dell’art. 20 il lavoratore, per i periodi in cui non svolgerà la propria attività a favore dell’utilizzatore, dovrà restare a disposizione della società di somministrazione con la quale avrà instaurato un rapporto regolato dalla disciplina generale in materia di rapporti di lavoro (Art. 22, comma 1).

Il lavoratore, per i periodi in cui resterà a disposizione, avrà diritto ad una indennità la cui misura sarà determinata dal contratto collettivo applicabile al somministratore, senza scendere al di sotto di quella stabilita periodicamente con decreto dal Ministro del lavoro.

In forza del decreto legislativo n. 276/2003 la somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa a fronte di particolari ragioni tecnico organizzative anche riferibili all’attività ordinaria dell’utilizzatore ed entro limiti quantitativi la cui determinazione e rimessa alla contrattazione collettiva.

Viene introdotta, pertanto, la facoltà per l’utilizzatore di richiedere una somministrazione di lavoro per attività ordinarie della propria impresa e per mansioni corrispondenti a quelle espletata dai propri dipendenti.

Per quanto attiene alle sanzioni connesse alla violazione della disciplina introdotta dal decreto legislativo, l’art. 27. in ipotesi di somministrazione irregolare. dispone che il lavoratore possa chiedere l’accertamento del rapporto di lavoro alle dipendenze dell’utilizzatore.

S'inserisce, quindi, una sanzione apposita per l’interposizione illecita di manodopera.

In materia di somministrazione, a tempo indeterminato o determinato, un elemento di rilievo è la circostanza che il lavoratore utilizzato tramite contratto di somministrazione non potrà essere computato nell’organico dell’utilizzatore (se non, ovviamente, ai fini dell’applicazione delle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro).

I primi commentatori alla riforma Biagi hanno accolto tale disposizione con scetticismo, evidenziando come a fronte di tale disciplina l’impresa utilizzatrice potrà, volendo, mantenersi ben al di sotto del limite dei 16 dipendenti previsti dall’art. 18 della 300/1970 e quindi neppure i lavoratori "regolari" dell’impresa potranno avvalersi di tale tutela (5).

Si segnala, infine, che il decreto legislativo n. 276/2003 prevede, all’art. 86, la facoltà per la P.A. di ricorrere alla somministrazione a tempo determinato.

2.3 Appalto di lavoro (Artt. 29-33)

In materia d'appalto di lavoro il d.lgs n. 276/2003 introduce una disposizione sostanzialmente neutra che si limita, di fatto, a definire l’appalto lecito e l’istituto del comando.

Il nuovo sistema normativo non contiene, quindi, alcun espresso riferimento al mero appalto di manodopera, né introduce elementi idonei ad individuarne la fattispecie.

Contestualmente, le disposizioni sugli appalti di servizi non contengono alcuna menzione alle garanzie che l’impresa appaltatrice dovrebbe fornire sul piano societario o sulla parità di costi.

Ciò che, invece, viene inserito tra le disposizioni dedicate alle procedure della certificazione è un meccanismo di certificazione delle ipotesi di appalto lecito.

Quindi gli enti bilaterali e gli altri organismi a ciò autorizzati avranno la facoltà di qualificare un rapporto, in forza di principi che dovranno essere posti da codici redatti dal Ministero del lavoro, come appalto lecito, introducendo dunque nel sistema una presunzione preliminare di liceità del rapporto.


Nota 5) Giovanni Cannella, cit.

 

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