|
legge n.30/2003 pag.3
|
Simona Capurro
Dottore in Giurisprudenza in Genova
In materia di interposizione e intermediazione nel rapporto di lavoro la legge n. 30/2003 introduce una maggiore privatizzazione del sistema del collocamento che sempre più si svolgerà in regime di "competizione e concorrenza tra servizi pubblici e operatori privati autorizzati".
Tale scelta, a detta di alcuni autori, si pone in apparente contrasto con le raccomandazioni dell’Unione Europea che invitano gli stati aderenti a potenziare sempre più i servizi pubblici essenziali (3).
Secondo alcuni, infatti, le modifiche introdotte nel sistema del mercato di lavoro relegheranno l’intervento pubblico in materia alle sole funzioni legate al sistema informativo, alla conciliazione ed alla vigilanza in materia di lavoro.
Tra le innovazioni di maggior rilievo nel mercato di lavoro vi è sicuramente l’eliminazione del vincolo dell’oggetto sociale esclusivo per le imprese private di fornitura di servizio di lavoro temporaneo.
La legge n. 30/2003, inoltre, abrogando i primi 11 articoli della legge n. 196/1997 e ridisegnando la disciplina del lavoro interinale, dispone la liceità della somministrazione di manodopera anche a tempo indeterminato: somministrazione che potrà essere posta in essere da qualsiasi azienda che abbia i requisiti che saranno determinati dai decreti delegati.
1.2 Abrogazione della legge n. 1369/1960
La legge delega dispone, poi, l’abrogazione della 1369/1970 in materia di interposizione illecita di manodopera
Da una prima lettura della legge delega e del decreto legislativo sembra emergere, quindi, l’eliminazione di tutta la normativa precedente in materia d'illecita interposizione e l’introduzione di un nuovo sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni dettate dalla legge delegata in materia di somministrazione e appalto di lavoro: sistema sanzionatorio che, pur prevedendo, nelle ipotesi di violazione più grave, l’accertamento del rapporto di lavoro con il soggetto che di fatto utilizza la prestazione, non sembra idoneo a colpire tutte le fattispecie d'interposizione illecita.
Poiché, tuttavia, l’art. 6 della legge n. 30/2003 esclude l’applicabilità dei propri artt. da 1 a 5 al pubblico impiego, l’abrogazione della l. n. 1369/60 ad opera dell’art. 1, comma 2, della legge delega (nonché l’abrogazione degli articoli della legge 196/1997 operata dal d.lgs n. 276/2003) non dovrebbe estendere i propri effetti al pubblico impiego.
Dalla lettura della norma non è dato comprendere, quindi, se la normativa posta dalla legge n. 1369/60 possa restare in vigore o meno, per il settore del pubblico impiego, ovviamente sotto il profilo del mantenimento del divieto d'interposizione, con applicazione delle relative sanzioni ad esclusione della costituzione ex lege del rapporto di lavoro in capo alla P.A.
A seguito della pubblicazione della l.n.30/2003 è stato osservato come, per le particolari ipotesi in cui non dovessero trovare applicazione i meccanismi sanzionatori previsti dallo schema del 31 luglio 2003 in tema si somministrazione e appalto di lavoro, con l’abrogazione della l.n.1369/60 il giudice, in sede di contenzioso, dovrà considerare che la legge abrogata si è limitata a riconfermare un principio già interno allo schema di cui all’art. 2094 c.c., secondo cui chi utilizza le prestazioni di lavoro altrui, in date condizioni (sottoposizione al potere direttivo, continuità, assistenza di mezzi di produzione ecc.) ne è inequivocabilmente il datore di lavoro (4).
Con la disciplina della somministrazione introdotta dalla legge Biagi, infatti, si verificherebbe puntualmente lo schema sotteso alla legge del 1960: l’esistenza di una serie di rapporti di lavoro utilizzati dall’impresa nell’ambito della propria organizzazione come propri dipendenti tramite uno schema diverso dal rapporto di lavoro.
Si riproporrà quindi, per le ipotesi non espressamente legittimate dalla delega e dal decreto attuativo della stessa, la necessaria confluenza delle problematiche innescate da fenomeni interpositori con la fattispecie fondamentale della subordinazione.
Già in precedenza, infatti, il diritto giurisprudenziale si era avvalso, per imputare all’effettivo utilizzatore i rapporti di lavoro facenti capo all’interposto, dei medesimi criteri elaborati da tempo per individuare il rapporto subordinato.
Nota 3) Giovanni Cannella, Riforma o controriforma del mercato del lavoro? Dalla nuova legge delega alle proposte della CGIL, seminario presso la biblioteca del CNEL, in data 12.3.2003.
Nota 4) Oronzo Mazzotta, Il mondo al di là dello specchio, La delega sui rapporti di lavoro e gli incerti confini della liceità nei rapporti interpositori in Riv. it.dir.lav. 2003, I, pag.203
|
legge n.30/2003 pag.3
|
.