|
legge n.30/2003 pag.1
|
Simona Capurro
Dottore in Giurisprudenza in Genova
LEGGE N. 30/2003
DECRETO LEGISLATIVO N. 276/2003
Brevi cenni sulla riforma Biagi
TITOLO I
La cosiddetta "riforma Biagi", introdotta dalla legge delega n. 30/2003, ha recentemente trovato piena attuazione nel decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, pubblicato nel S.O. della G.U. n. 235 del 9 ottobre 2003.
Con tale atto normativo il Governo, avvalendosi della delega ricevuta, porta a compimento una riforma del diritto del lavoro che merita di essere analizzata se non in tutti i molteplici aspetti che la caratterizzano, almeno in alcune delle novità che introduce e nelle modifiche di maggior rilievo alla normativa precedente.
Poiché, poi, il d.lgs 10 settembre 2003, n. 276 altro non è che l’adempimento della delega contenuta nella legge delineata, nelle sue caratteristiche essenziali, da Marco Biagi, sarà ragionevole partire dallo scopo dichiarato dalla l. n. 30/2003 e dai principi posti dalla stessa per passare, poi, ad un primo confronto con decreto attuativo della stessa.
La legge delega n. 30/2003 riprende i principi e gli scopi annunciati da Marco Biagi tramite il suo libro bianco e contiene sei deleghe al Governo in materia di:
Un primo elemento di rilievo è, sicuramente, l’utilizzo di uno strumento, quale quello della legislazione delegata, al fine di avviare una riforma in materia di lavoro e, in particolare, una riforma che modifica sostanzialmente la normativa precedente introducendo una moltitudine di novità.
Infatti, la legge delega, per propria natura, deve limitarsi ad indicare esclusivamente i "principi" o "criteri direttivi" la cui attuazione è rimessa ai provvedimenti delegati del Governo.
La struttura stessa dello strumento adottato, quindi, implica che in relazione ai principi ed ai criteri posti dalla legge delega, proprio per la loro genericità, sia consentito un dibattito parlamentare estremamente limitato, con conseguente facoltà per il Governo di emettere, in seguito, i decreti delegati in piene autonomia.
Inoltre, la scelta di uno strumento quale quello della legislazione delegata rende estremamente complesso il controllo, da parte della Corte Costituzionale, della conformità dei decreti delegati ai principi ed ai criteri direttivi posti dalla legge di riferimento.
L’art. 1, della legge n. 30/2003, delega il Governo a riformare funzioni e organi amministrativi del lavoro.
I primi commentatori della legge n. 30/2003 hanno osservato come, con tale delega, il legislatore abbia accolto una tesi estremamente restrittiva della ripartizione tra Stato e regioni introdotta a seguito della legge costituzionale 18 ottobre 2001 (1).
La sopra indicata legge costituzionale, modificando l’art. 117 della Costituzione, ha affermato il carattere generale del principio di legislazione concorrente tra Stato e regioni, individuando espressamente le materie da riservare alla legislazione esclusiva dello stato.
La delega conferita al Governo con la legge n. 30/2003 legittima l’interpretazione secondo cui il diritto del lavoro -in quanto rientrante nel concetto di ordinamento civile di cui all’art. 117 Cost.- resta di competenza esclusiva dello Stato, mentre la competenza concorrente delle regioni potrà essere esercitata su materie già da tempo affidate alle stesse (funzioni relative al collocamento e politiche attive del lavoro).
Sul punto, per altro, va rammentato che il Governo, nell’aprile del 2003, ha approvato un disegno di legge che mira proprio a modificare di nuovo l’art. 117 e il tipo di legislazione concorrente ivi prevista.
Del resto, qualora si accettasse una lettura più ampia della legislazione concorrente delineata dal vigente art. 177 della Costituzione, s’incorrerebbe nel rischio d’illegittimità della delega per mancanza di criteri sufficientemente precisi, ovvero d’illegittimità della normativa statale (delega più legge delegata) per invasione del campo proprio della legislazione delegata.
Nota 1) Mario Giovanni Garofalo. La legge delega sul mercato del lavoro: prime osservazioni, relazione al seminario Fiom-Cgil in data 7.2.2003
|
legge n.30/2003 pag.1
|
.