la prova nel lavoro temporaneo

 

Simona Capurro
Dottore in Giurisprudenza in Genova

Email : Simona Capurro

 

Prova e gradimento nella fornitura di lavoro temporaneo

All'interno della fattispecie complessa e ricca di sfaccettature identificata dalla lettera della legge 24 giugno 1997, n. 196, come fornitura di lavoro temporaneo, l'istituto del periodo di prova svolge senza alcun dubbio un ruolo marginale.

Ciò è dovuto al fatto che l'introduzione all'interno dell'ordinamento italiano di un rapporto interpositorio in deroga a quanto previsto in precedenza dalla normativa ha richiesto, in primo luogo, l'esatta delineazione dei requisiti di liceità del lavoro interinale con una particolare attenzione alla struttura ed alle caratteristiche dei soggetti coinvolti.

Una rigida determinazione normativa

Sulla scia di un forte scetticismo nei confronti delle ipotesi interpositorie l'attività legalizzata dalla legge del 1997 potrà essere esercitata, per espressa dizione della medesima normativa che la introduce, esclusivamente da soggetti dotati di un apposita autorizzazione ad opera del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (la prima autorizzazione è ha carattere temporaneo).

Lo stesso rilascio di tale abilitazione viene subordinato alla verifica di alcuni requisiti del soggetto aventi carattere tassativo.

Lo scopo primario del legislatore è quello di affidare lo svolgimento di tale nuova attività ad organismi in grado di attribuire un "valore aggiunto" alla mera prestazione lavorativa e che abbiano inoltre una struttura immediatamente identificabile da parte delle autorità istituzionalmente preposte alla tutela della legge e degli stessi lavoratori.

Seguendo una tradizione di legislazione contrattata e controllata la legge 196/1997 individua in modo inderogabile anche le attività in cui viene ammessa o vietata la fornitura stessa, lasciando nel contempo ai sindacati il compito di delimitare e specificare ulteriormente le stesse.

Ai fini della liceità della fornitura anche lo stesso contratto tra Agenzia e cliente, nonché quello di prestazione di lavoro temporaneo, dovranno contenere una serie di elementi e, proprio in ragione della deroga che il lavoro temporaneo apporta alla normativa precedente, la sanzione per la mancanza di ognuno degli elementi richiesti dalla legge sarà la riespansione del precedente divieto di appalto di mere prestazioni di lavoro e, per le violazioni più gravi, l'immediato accertamento ex lege del rapporto di lavoro a tempo indeterminato intercorrente tra lavoratore ed impresa utilizzatrice.

Periodo di prova

Tra gli elementi che la legge 196/1997 ritiene necessari per la validità del contratto di prestazioni di lavoro temporaneo viene indicata anche l'eventuale richiesta del periodo di prova, e proprio a tale istituto è riservata nella prassi una apposita clausola accessoria all'interno del contratto di fornitura. Con riferimento alla prova la legge n. 196/1997 richiama, senza apportarvi alcuna modifica, l'istituto previsto dal codice civile: la prova può essere prevista dal contratto di prestazioni di lavoro temporaneo e il suo mancato superamento, insieme alla giusta causa, svolge funzione limitativa del diritto del lavoratore ad eseguire per intero la missione presso l'utilizzatrice.

La possibilità di inserire il periodo di prova od una fattispecie similare all'interno del contratto di fornitura aprirebbe però un problema connesso alla non necessaria coincidenza temporale tra i due contratti ( di fornitura e di lavoro).

Il legislatore italiano introducendo il lavoro interinale, ha infatti adottato una soluzione che consente alle Agenzie autorizzate sia l'assunzione a tempo determinato del lavoratore temporaneo sia l'assunzione a tempo indeterminato.

Di fronte alla prima ipotesi i problemi relativi allo svolgimento del periodo di prova sono inconsistenti in quanto, essendo il lavoratore di norma assunto per una specifica missione, la prova coincide necessariamente, dal punto di vista temporale, con la missione stessa. Le prime questioni si aprono al contrario nell'ipotesi di assunzione a tempo indeterminato.

Assunzione a tempo indeterminato

Le Agenzie fornitrici di lavoro temporaneo indicano sistematicamente nel contratto di assunzione, oltre che l'eventuale durata della prova, anche la necessità che essa corrisponda ad un periodo di effettiva attività lavorativa, tuttavia non può essere esclusa a priori la possibilità che la prova non coincida con un periodo di missione bensì con un periodo di "parcheggio" (disponibilità) del lavoratore stesso. Tale circostanza creerebbe una situazione in cui il lavoratore che ha formalmente superato il periodo di prova presso l'Agenzia potrebbe non avere di fatto la professionalità richiesta, né allo stesso potrebbe essere imposta un ulteriore prova all'inizio di ogni missione.

Ciò constatato, l'eventuale menzione di un periodo di prova all'interno di un contratto di fornitura tra Agenzia di lavoro temporaneo e il proprio cliente avrebbe la funzione di individuare una forma di responsabilità indiretta della prima per inadempimento contrattuale in quelle ipotesi in cui il lavoratore si riveli del tutto inidoneo allo svolgimento dei compiti per i quali è stato richiesto, ma non potrebbe in alcun modo delineare una responsabilità diretta dello stesso lavoratore.

Nell'ambito dei contratti standard di fornitura attualmente adottati dalle Agenzie autorizzate si ravvisa però la presenza non di una clausola relativa ad un eventuale periodo di prova, bensì la previsione di una completa manleva per la responsabilità imputabile all'Agenzia in caso di inidoneità fisica o professionale del lavoratore comandato.

L'impresa utilizzatrice quindi risponde del trattamento pattuito con l'agenzia anche nell'ipotesi in cui non sia soddisfatta della prestazione del lavoratore, mentre il termine per un suo eventuale rifiuto del soggetto assegnato è ricompreso in un periodo estremamente breve che va dalla consegna del lavoratore sino alla firma del contratto di assunzione ( firma che corrisponde ad un'accettazione incondizionata del soggetto comandato).

Un costo maggiore verrebbe sopportato dall'Agenzia nell'ipotesi in cui essa, sulla base di un rapporto di fiducia o della particolare importanza del cliente, garantisse la prova presso l'utilizzatrice. Nella fattispecie di un lavoratore a tempo indeterminato che abbia già superato il periodo di prova nel corso di precedenti missioni, infatti, il suo mancato superamento presso l'utilizzatrice non osterebbe al diritto del lavoratore stesso di svolgere l'intera missione (non essendo configurabile l'obbligo di superare più prove).

Ove quindi l'Agenzia accettasse di sostituire il lavoratore inidoneo con un altro, dovrebbe comunque garantire sia il trattamento previsto per il nuovo comandato sia quello dovuto al lavoratore oggetto di sostituzione, ottenendo come corrispettivo dal proprio cliente esclusivamente la cifra pattuita per una singola missione eseguita da un singolo lavoratore.

 

Genova, 27 dicembre 2000

Site Counter
Bpath Counter

la prova nel lavoro temporaneo

 

 

.